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Fondo di garanzia vittime della strada: Cos’è e come funziona?

Fondo vittime della strada
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Il fondo di garanzia vittime della strada è stato istituito per salvaguardare i principi di sicurezza e solidarietà sociale, ovverosia per garantire l’efficienza del sistema di assicurazione obbligatoria.

Il Fondo di garanzia nasce dal bisogno di tutelare chi subisce un danno da parte di veicoli senza copertura assicurativa, oppure in caso di impossibilità a individuare il conducente responsabile del sinistro, in applicazione dei principi della Convenzione di Strasburgo del 1959.

Gestito fino all’inizio degli anni 90’ dall’INA ed ora dalla Consap, il fondo è stato introdotto nel 1969 ed è entrato in vigore nel 1971 per risarcire i danni provocati da veicoli o natanti:

  • non identificati o sconosciuto (es. tipico i c.d. “pirati della strada”);
  • non assicurati
  • assicurati con compagnie in stato di liquidazione coatta.
  • in circolazione contro la volontà del proprietario (rubati);

A cui dal 2007 si sono aggiunti:

  • il sinistro causato da un veicolo privo di assicurazione che sia stato spedito da altro stato membro dell’Unione, qualora la spedizione sia stata accettata e il sinistro avvenga entro 30 giorni successivi all’accettazione;
  • il sinistro causato da veicolo estero con targa falsa o illegale;

Il FGVS, come detto, è gestito dalla Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici S.p.A.  sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e con l’assistenza di un comitato di cui fanno parte rappresentanti di altri enti ministeriali e dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

I risarcimenti erogati dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada vengono liquidati a seguito di istruttoria portata avanti dalla compagnia assicurativa designata per regione (es. Allianz nel Lazio).

Con riguardo alla natura giuridica e risarcitoria, il Fondo di Garanzia è un ente privo di soggettività giuridica dotato però di un proprio patrimonio, amministrato sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato.

Inizialmente la gestione del fondo venne data ad INA ma dopo la sua privatizzazione l’incombente passò alla CONSAP spa (Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi). Il capitale è interamente detenuto dal MEF.

  • Dal punto di vista finanziario il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è alimentato dai contributi obbligatori posti a carico delle imprese che esercitano il ramo RC auto. Oggi tale contributo è pari al 2,5% del premio di assicurazione RC auto.
  • Per quanto riguarda la vera e propria liquidazione dei danni il sistema si basa sul ruolo chiave delle Imprese Designate.
  • L’art. 286 del Codice delle Assicurazioni, difatti, stabilisce che la liquidazione dei danni debba essere effettuata da un’impresa designata dall’IVASS, secondo un apposito regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa. Tale sistema opera su base regionale e ha durata triennale.
  • Il Fondo di Garanzia, tramite la CONSAP, rimborsa le somme pagate dalle imprese designate comprensive delle spese e degli oneri di gestione e al netto degli eventuali recuperi avvenuti ex art. 292 codice delle assicurazioni
  • Nel caso in cui non si sia trovato l’accordo sull’importo da risarcire il danneggiato avrà azione diretta nei confronti dell’impresa designata la quale assumerà la legittimazione passiva nel giudizio.

Analisi del caso: Sinistri causati da veicoli o natanti sconosciuti o non identificati.

Il caso di risarcimento del soggetto che assume di avere riportato un danno a seguito di un evento derivante dalla circolazione stradale e attribuibile alla responsabilità di uno sconosciuto.

Problema: evitare che tale forma di risarcimento fosse occasione di facili frodi e speculazioni a danno della collettività e, perciò, nella primitiva formulazione si prevedevano notevoli limiti di accesso alla procedura in questione.

L’art. 19 della L. 990/69 prevedeva espressamente che, nell’ipotesi in questione, il risarcimento fosse dovuto solo per i danni a persona.

L’art 21 della L. 990/69, in particolare, stabiliva che il risarcimento fosse previsto solo se dal sinistro era derivata la morte del danneggiato o una inabilità temporanea di oltre 90 gg o una inabilità permanente superiore al 20%. Alcuni Tribunali stabilirono la necessità della presenza di entrambi i requisiti.

La legge n. 39 del 1977 (la cosiddetta mini-riforma dell’Rc auto) modificò l’art. 21 e sancì che il risarcimento doveva avvenire per intero anche alla presenza di una sola delle due ipotesi.

La limitazione sul punto relativo alla gravità della lesione durò sino all’entrata in vigore della legge n. 20 del 9 gennaio 1991, la quale stabili che il danno da non identificato fosse risarcito, nei limiti del massimale minimo di legge, indipendentemente dalla sua gravità.

La limitazione ai soli danni fisici, infine, è stata ancora parzialmente attenuata con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198: ha stabilito per i sinistri causati da veicoli non identificati, il risarcimento anche dei danni alle cose, con franchigia di 500 euro, qualora nel sinistro si siano verificati gravi danni alla persona (individuati in quelli disciplinati dall’art. 138 del codice delle assicurazioni e cioè le lesioni superiori al 10 % di invalidità permanente).

Dal 91’ si stabili che il massimale applicabile fosse quello minimo di legge come per le altre tipologie di danno, facendo qui riferimento a quello previsto per la categoria degli autoveicoli.

Oggi, dopo tutti gli interventi citati, i danni provocati da veicolo non identificato sono risarcibili in toto per quanto riguarda i danni a persona, nell’ambito del massimale minimo di legge, mentre per i danni a cose andrà di volta in volta verificato se sussistano anche gravi danni a persona per valutare se siano o meno risarcibili e deve trattarsi di danni superiori ai 500 euro, risarcibili solo per l’eccedente.

Il secondo problema è quello della prova dell’esistenza e della responsabilità del veicolo non identificato.

Il danneggiato dovrà:

a) dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo o un natante non identificato e che tale veicolo era soggetto all’assicurazione obbligatoria;

b) dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro e i danni subiti;

c) dimostrare la responsabilità del non identificato nella causazione dell’evento.

Alla luce di quanto detto, è evidente la particolare importanza dell’intervento delle forze dell’ordine e delle dichiarazioni testimoniali che, spesso, sono l’unica fonte di prova per i danneggiati per questo tipo di danno.

Analisi del caso: Sinistri causati da veicoli o natanti soggetti all’obbligo assicurativo e non assicurati.

Probabilmente la fattispecie più diffusa.

Originariamente, l’art. 19 della legge n. 990/69, limitò il risarcimento ai soli danni a persona.

L’art 31 della legge n. 142/1992, sostituì però in toto il citato articolo e, per l’ipotesi in questione, dettò che il risarcimento fosse dovuto per i danni a persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare fosse superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee. Poi la franchigia divenne di 500 euro e con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 è stata definitivamente abolita anche tale franchigia.

Oggi, sono risarcibili, per questa tipologia di sinistri, tutti i danni alle cose e alle persone senza alcuna limitazione di valore o di gravità.

Per quanto riguarda i massimali, da sempre furono applicati quelli minimi di legge al momento del sinistro, con la peculiarità però di fare riferimento a quelli relativi alla categoria del veicolo cui appartiene il mezzo che ha causato il danno, a differenza del danno da non identificato per il quale si fa riferimento ai massimali degli autoveicoli.

a cura dell’Avv. Giovanni Norighi

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