Risarcimento Danni

Le voci del risarcimento in caso d’incidente, calcolo e tipologie di danni

incidente auto
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  1. Danni patrimoniali e Danni non patrimoniali
  2. Lucro cessante e perdita di chance, le differenze
  3. Quali sono le principali tipologie di danni risarcibili?
  4. Contatti

Quali sono le voci che concorrono al calcolo del giusto risarcimento del danno?

Quali sono i criteri adottati per definirlo? E come sono determinati tutti gli elementi necessari a individuare il valore reale del risarcimento dovuto in caso di sinistro?

Proveremo in quest’articolo a rispondere a tutte queste domande e a riconoscere i diversi tipi di danni.

In seguito a un incidente, il risarcimento dovuto al danneggiato è il frutto di un insieme di elementi che vanno valutati e dimostrati con cura. Come vedremo, esistono diversi danni che vanno quantificati per una congrua valutazione, e una serie di danni accessori, che anch’essi concorrono al computo finale del danno, come ad esempio, danno da fermo tecnico (es. incomodo provocato dal disagio per essere senza un mezzo), il lucro cessante (es. la mancata occasione di guadagno per impedimento fisico) e così via.

Ovviamente, è necessario fornire prove valide e accurate per individuare in modo equo l’entità di altri, danni che hanno interessato la vittima di un incidente stradale e che si sommeranno al danno principale.

Danni patrimoniali e Danni non patrimoniali

Nell’individuazione giusta del risarcimento, bisogna, innanzitutto fare una prima distinzione fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La vittima di un incidente ha diritto per legge al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale.

Nel danno patrimoniale sono comprese tutte le spese patrimoniali, come ad esempio, riparazioni del veicolo, rimborso dell’Iva sulla fatturazione, i costi sostenuti per eventuali cure mediche, come esami diagnostici, tutori, acquisto di medicinali, terapie, fisioterapia e tutti quei costi conseguenza del danno alla persona.

Il danno emergente ( che si colloca all’interno dei danni al patrimonio) lo subisce chi non è risarcito della somma che ha versato per eventuali prestazioni o che riceve un danno o privazione a beni di sua proprietà, come auto, abitazione, imbarcazione, per cui rientrano nella fattispecie anche i casi di furto e incendio.

Il danno patrimoniale ha al suo interno, quindi, altre due componenti: il danno emergente e il lucro cessante.

Il danno emergente si verifica nei casi in cui è colpito direttamente il patrimonio economico del danneggiato e consiste nella perdita economica avvenuta per mancata o ritardata prestazione del debitore, mentre il lucro cessante sii verifica nei casi di mancato guadagno, che il soggetto avrebbe ottenuto se non si fosse verificato l’incidente.

Lucro cessante e perdita di chance, le differenze

La perdita di chance si differenzia dal lucro cessante, infatti, mentre per quest’ultimo occorre dimostrare il guadagno mancato, la perdita di chance può rappresentare il risarcimento che spetta al danneggiato, quando non vi è la prova certa di aver perso un’opportunità economica.

Ne consegue che lucro cessante e la perdita di chance non possono coesistere, tanto è vero che la sentenza di Cassazione numero 20630/2016 ha stabilito quanto segue:

Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa.

Per danno non patrimoniale s’intende quel danno che non ha dirette ripercussioni economiche, basti pensare al danno alla salute e all’eventuale diminuzione della funzionalità di una parte del corpo. Rientrano in tale ambito, anche ingessature, amputazione di un arto e altri tipi di lesioni minori. Tale danno, chiamato, nello specifico, danno biologico deve essere stabilito e certificato da un medico legale o da un tecnico nominato dal giudice come CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio). Per quantificare i danni non patrimoniali vi sono apposite tabelle di valutazione, che stabiliscono criteri in base all’età del danneggiato, al danno morale, psicologico ecc. Secondo tali tabelle è possibile assegnare dei punti d’invalidità sulla cui base stabilire l’entità economica del danno subito.

Tutte le voci del risarcimento per danni non patrimoniali non sono soggette a tassazione, per cui non vanno dichiarate all’Agenzia delle Entrate, tranne che per il lucro cessante, perché si tratta di un caso di mancato reddito, quindi riveste natura economica.

Quali sono le principali tipologie di danni risarcibili?

All’interno della normativa giuridica, al di là dal danno patrimoniale e non patrimoniale, già ampiamente illustrato, possiamo individuare i seguenti tipi di danni, per i quali il danneggiato può chiedere il giusto risarcimento:

  • Danno biologico – Si tratta di lesione fisica o psichica all’integrità della persona; tale danno deve essere accertato ed è indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Rientrano nella categoria di danno biologico, ad esempio, il danno estetico (cicatrici, lesioni, ferite), la riduzione della capacità lavorativa in generale, danno alla vita relazionale e/o alla sfera sessuale;
  • Danno morale – Tale danno si traduce in sofferenze psicologiche, come ansia e depressione, diretta conseguenza di gravi lesioni o traumi subiti in seguito ad un incidente. Il danno morale può sussistere solo quando sia il risultato di un comportamento illecito di rilevanza penale e abbia come presupposto l’accertamento della responsabilità di chi ha commesso il fatto;
  • Danno punitivo – In questo caso, si tratta di un risarcimento dovuto dalle compagnie assicurative per aver costretto il danneggiato ad agire in via giudiziale (quindi, per non aver consentito la risoluzione della controversia in via stragiudiziale) per le conseguenti perdite in termini economici e di tempo.

In seno alla definizione di danno biologico, va fatta, per esattezza un’ulteriore distinzione fra danno biologico permanente e danno biologico temporaneo. Tale distinguo è espresso anche dal Codice delle Assicurazioni, che definisce invalidità permanente il caso in cui un soggetto sia colpito da una ridotta funzionalità in modo stabile e definitivo. Tale invalidità è misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%. L’invalidità temporanea invece si verifica quando la salute del danneggiato subisce un peggioramento per un periodo di tempo limitato; quest’ultima può essere assoluta (totale) o parziale.

a cura di Nando Scacchetti, Patrocinatore stragiudiziale

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