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Riforma Cartabia, 380 bis, procedimento per la decisione accelerata

Riforma Cartabia
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  1. Quando si formula la proposta di definizione del giudizio? Linee generali
  2. La competenza del giudice di pace
  3. Cosa stabilisce la legge 26 novembre 2021, n. 206?

In questo articolo analizzeremo in via generale l’art. 380-bis, che riguarda il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Inoltre, facendo riferimento alla legge 26 novembre 2021, n. 206 parleremo della delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Quando si formula la proposta di definizione del giudizio? Linee generali

La riforma Cartabia stabilisce che se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito  di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la  Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

La competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli

127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a

distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Art. 127 bis Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori,

dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Principio del contraddittorio

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna

domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua

violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. 

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il  deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

Cosa stabilisce la legge 26 novembre 2021, n. 206?

La legge n.206 del 26 novembre 2021 stabilisce che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;

3) ferma la possibilita’ che l’attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attivita’ istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia

trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilita’ del procedimento semplificato.

Art. 281 undecies Forma della domanda e costituzione delle parti

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni

di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore.

Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

316. Forma della domanda Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318.

318. Contenuto della domanda

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve

contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione  del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.

319. Costituzione delle parti

L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di

cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la

relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si

costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies

mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto

domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo

con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione .

321. Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni

dalla discussione.

L’atto di citazione deve contenere [c.p.c. 125, 313]:

1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la

dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative

conclusioni;

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui  agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione  per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza  per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Fonte:  Bruno Sassani, professore ordinario di diritto processuale Civile Università di Roma Tor Vergata

a cura di Tutelaprima

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