Risarcimento danni Regione Lombardia: La Regione Lombardia tutela utenti e volontari attraverso la sottoscrizione di apposite polizze assicurative contro infortuni e Responsabilità civile.
Un soggetto che subisce un danno o un infortunio viene risarcito dalla Regione Lombardia attraverso una specifica richiesta di risarcimento danni.
Tutelaprima assiste volontari operanti in regione Lombardia grazie al suo gruppo di esperti avvocati e tecnici. Il nostro studio provvede all’invio dell’istanza per risarcimento e si occupa di tutta la documentazione necessaria, seguendo tutti gli step fino alla liquidazione del danno stesso.
Chi sono i soggetti che hanno diritto al risarcimento danni Regione Lombardia?
Il Responsabile della Struttura presso la quale opera, o è iscritto, il soggetto che ha subito un infortunio provocato un danno da RC, dovrà fare una immediata denuncia con lettera raccomandata nella quale occorre indicare anche il numero di polizza infortuni o (RCTO).
I soggetti assicurati che hanno diritto all’eventuale indennizzo sono:
- i Minori in Affido Familiare e maggiorenni in affido famigliare a seguito di provvedimento di prosieguo amministrativo fino alla età di anni 21; minori coinvolti nel progetto Ministeriale P.I.P.P.I. – Programma di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione (art. 4 comma 1 L.R. 3/2008 e L.R. 34/2004), famiglie affidatarie anche part-time, famiglie di appoggio coinvolte nel progetto ministeriale P.I.P.P.I. ragazzi di età compresa tra i 17 e 21 anni coinvolti nel progetto sperimentale ministeriale “Care Leavers” (D.Lgs. n. 147/2017);
- gli Utenti delle Comunità Educative (ivi comprese Comunità di pronto intervento, Comunità Educative genitori-figli, Comunità Educative mamma-bambino), Comunità Familiari, Alloggi per l’Autonomia (ivi compresi Alloggi per l’Autonomia educativi, Alloggi per l’Autonomia genitori-figli, Alloggi per l’Autonomia mamma-bambino) – art. 4L.R. 3/2008, DGR 20762/2005 e DGR 2857/2020;
- gli Utenti dei Servizi Educativi Diurni (Comunità Educative Diurne e Centri Diurni Educativi) – art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 2857/2020;
- gli Utenti delle Comunità Alloggio per Disabili– art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 20763/2005;
- gli Utenti degli Asili Nido, Micro Nido, Centri Prima Infanzia e Nidi Famiglia – art. 4 L.R.3/2008, DGR 20588/2005 e DGR 2929/2020;
- gli Utenti dei Centri di Aggregazione Giovanile – art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 7287/2008;
- gli Utenti dei Centri Ricreativi Diurni per Minori funzionanti nei luoghi di residenza o in Comuni vicini, durante i periodi di vacanza scolastica – art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 11496/2010;
- gli Utenti dei Centri Socio-Educativi per Disabili – art. 4 L.R. 3/2008 e DGR 20763/2005;
- gli Utenti dei Servizi di Formazione all’Autonomia Disabili esposti al rischio di emarginazione anche destinatari di borsa lavoro o tirocinio lavorativo nell’ambito di Enti, Imprese o Cooperative – art. 4 L.R. 3/2008, DGR 7287/2008 e DGR 11263/2010;
- gli Utenti e destinatari progetti interventi e servizi per minori co/finanziati (L.R. 23/99);
- gli Utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare (DGR 5124/2021 e DGR 5791/2021);
- il Personale volontario, il personale del servizio civile e il personale della leva civica operante nelle strutture e/o impegnato nei progetti e servizi di cui ai precedenti punti o operante nelle unità di offerta residenziali per anziani.
È prevista anche la copertura assicurativa relativa la Responsabilità Civile derivante ai Soggetti sopra indicati durante l’espletamento delle attività previste o consentite o delegate dalle Leggi stesse, oltre che per gli utenti delle Unità di offerta residenziali per anziani e/o delle strutture protette.
L’assistenza Tutelaprima è sempre gratuita telefonando al numero verde attivo H24 – 800 609 403
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