- Rivalsa del datore di lavoro: Quali sono i costi sostenuti dall’azienda?
- Rivalsa datore di lavoro, prescrizione
- Rivalsa del datore di lavoro, cosa dice la legge?
- Diritto di rivalsa, cosa può fare Tutelaprima?
In generale, nel mondo del lavoro e nelle controversie tra azienda e dipendenti, si parla più spesso di diritti dei lavoratori. Si parla invece di rivalsa del datore di lavoro come di un diritto dell’azienda. In questo articolo vedremo di cosa si tratta.
La rivalsa del datore di lavoro è il diritto dell’azienda ad ottenere un risarcimento, nei casi in cui il lavoratore si assenta dal lavoro, in seguito ad un incidente o sinistro causato da parti terze. In questo caso, il danno non è solo quello subito dal diretto interessato, ma esso si ripercuote anche sull’azienda presso la quale il dipendente presta la propria opera.
Ne consegue, che il presupposto principale affinché si verifichi la rivalsa del datore di lavoro, è che ci sia una parte terza che causi il sinistro, e che sia coperta da polizza assicurativa.
Al lavoratore temporaneamente inabile al lavoro, l’azienda corrisponderà delle somme, senza ricevere le prestazioni lavorative di quel dipendente.
Rivalsa del datore di lavoro: Quali sono i costi sostenuti dall’azienda?
Il dipendente di un’azienda che subisce un infortunio, ha il diritto a conservare il posto di lavoro; questo è quanto la legge stabilisce. Il titolare, infatti, non può licenziarlo, per cui è tenuto a corrispondergli:
- Stipendio;
- TFR;
- Tredicesima;
- contributi;
- altri eventuali corrispettivi;
- Assunzione nuovo dipendente sostituto
Le perdite per un’azienda sono innanzitutto rappresentate dalle somme sborsate per il dipendente, ma non solo. Infatti, bisogna considerare anche, l’eventuale mancato guadagno per l’azienda. Spesso, il dipendente infortunato è un operaio specializzato o un tecnico con specializzazioni particolari. In tutti questi casi, potrebbe anche rendersi molto difficile sostituire il soggetto, oppure almeno, non in breve tempo.
Infatti, alcune professioni, richiedono determinate abilità, formazione, specializzazioni, aggiornamenti e così via.
In tutti questi casi, l’azienda potrebbe perdere commesse e lavorazioni, oppure subire un ritardo nelle consegne; si tratta di circostanze, che nella maggior parte dei casi rappresentano perdite per l’azienda, non solo come mancato guadagno ma anche come eventuali sanzioni. Numerosi accordi, infatti, prevedono determinati termini nella consegna dei lavori, pena salate multe.
I costi che un’azienda potrebbe subire, a causa di un dipendente infortunato non si esauriscono alle voci finora citate. Bisogna considerare, il danno per il datore di lavoro, quando quest’ultimo deve ricorrere ad altri lavoratori con le stesse professionalità, oppure a risorse di altre aziende, per rispettare gli accordi sottoscritti.
La compagnia di controparte rimborsa i costi sostenuti dall’azienda, salvo quelli già ricombensati dagli istituti di previdenza (INPS, INAIL).
Rivalsa datore di lavoro, prescrizione
Il datore di lavoro del dipendente infortunato, ha dunque, diritto di rivalsa sulla compagnia assicuratrice per i danni subiti indirettamente dalla sua attività.
Va anche detto, che tale diritto, è dalla maggior parte delle persone, ignorato, ossia poco conosciuto. Tale circostanza è ovviamente un vantaggio per le compagnie, che non risarciscono la rivalsa del datore di lavoro.
Ma quali sono i termini entro i quali si può esercitare il diritto di rivalsa?
Per quanto riguarda i sinistri stradali e autostradali, un’azienda ha due anni di tempo per agire, a partire dalla data del sinistro.
Per quel che concerne altri tipi di responsabilità civile, i tempi si allargano fino a cinque anni.
Inoltre, bisogna specificare, che il datore di lavoro agisce direttamente nei confronti della compagnia, per conto proprio, senza doverlo fare di concerto con il dipendente infortunato.
Rivalsa del datore di lavoro, cosa dice la legge?
La normativa al riguardo è abbastanza chiara; l’art. 2043, infatti, fa senza alcun dubbio comprendere che il datore di lavoro subisce un danno, derivante dall’assenza del lavoratore, in primo luogo. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’altro articolo degno di menzione è l’art. 144 del codice delle assicurazioni private, il quale stabilisce che il danneggiato del sinistro causato dalla circolazione di un veicolo con obbligo di assicurazione, ha azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Inoltre, la rivalsa del datore di lavoro è valida sia per infortunio sia nei casi di malattia, che hanno come conseguenza l’assenza del dipendente. I costi sostenuti dal datore di lavoro sono sempre recuperabili (entro 24 mesi – prescrizione), anche quando ci sia concorso di colpa e se il dipendente non lavori più in azienda.
Diritto di rivalsa, cosa può fare Tutelaprima?
Il team Tutelaprima, grazie alle numerose competenze acquisite, è in grado di tutelare gli interessi del datore di lavoro, ottenendo il giusto risarcimento per il danno subito. La compagnia di controparte sarà tenuta a risarcire i danni subiti dal titolare dell’azienda. Tutte le operazioni da svolgere prima e dopo la richiesta di risarcimento, richiedono la massima attenzione e competenza, requisiti che Tutelaprima possiede. Infatti, siamo una delle poche realtà su tutto il territorio nazionale ad avere competenze specifiche, inerenti tutto l’iter da seguire. Tutto ciò, proprio perché, spesso, il danno che si configura per il datore di lavoro è molto ampio (costi stipendi, TFR, ritardi su commesse ecc.). Non bisogna dimenticare, inoltre, che si tratta di un tema scivoloso, molto complesso e richiede competenze avanzate.
Noi di Tutelaprima, collaboriamo con partner su tutto il territorio nazionale, e i nostri rapporti con diverse realtà sono ramificate, al fine di garantire assistenza e il buon esito del risarcimento danni. Infine, la nostra consulenza è sempre gratuita, perché compensata dalla compagnia di controparte.
a cura di Tutelaprima


