- RCA Responsabilità civile auto, la storia
- Perché la RCA è obbligatoria e cosa copre?
- RCA obbligatoria, i consigli di Tutelaprima
- Polizza RCA, cosa non risarcisce?
La sentenza arriva dopo anni: L’assicurazione deve risarcire anche il danno avvenuto in ambiente privato.
Prima di questa storica sentenza, infatti, in Italia l’RCA copriva solo danni per incidente stradale o su percorsi equiparati e non in zone private.
La vicenda che ha portato alla sentenza riguarda la morte di D.P., il bambino di appena 16 mesi travolto e ucciso dal camper guidato dal nonno, nel 2008 nel cortile privato della sua abitazione. Dopo tanti anni sofferti di duro lavoro, la sentenza 21983/21 del 30 luglio 2021 ha stabilito che anche in un’area privata la copertura assicurativa è valida. La Corte di Appello di Milano deciderà l’entità e le modalità del risarcimento. I genitori e i fratelli del piccolo Daniele rappresentano la parte lesa, che la Vittoria Assicurazioni dovrà risarcire.
Cosa ci dice questa sentenza e cosa cambia nel concreto?
Bisogna, innanzitutto sottolineare che, la legge distingue le strade pubbliche dalle aree private, giardini cortili ecc. In base al codice della strada, il sinistro avvenuto in un luogo in cui non è consentito l’accesso al pubblico, perché privato, non era risarcito dalla Compagnie assicurative. La distinzione è tutta italiana, infatti, per la legge europea, dunque, l’assicurazione copre il danno provocato dall’uso del veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.
In realtà, la Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 2014 in merito a un incidente in un cortile privato in Slovenia, aveva già ribadito il principio secondo cui qualunque attività di un veicolo rientra nel suo utilizzo.
Il caso di Daniele Peresano si è basato su un nodo cruciale: se la Compagnia dovesse risarcire i familiari. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso e questo cambia completamente lo scenario in Italia e rappresenta un duro colpo per le compagnie assicurative.
RCA Responsabilità civile auto, la storia
L’assicurazione auto ha una lunga storia, basti solo pensare che la prima automobile nasce nel 1888, e ve ne erano così poche in circolazione, che non si pensava neanche lontanamente ad assicurare conducente e auto.
Dopo la prima guerra mondiale si ha una diffusione maggiore di autovetture. La storia ci racconta che, probabilmente la prima polizza assicurativa sia stata stipulata in America nel 1897. L’Rc auto si è diffusa maggiormente grazie ai codici della strada; nel 1918 l’RC Auto si diffonde in Danimarca, qualche anno dopo in Norvegia e Svezia. La responsabilità civile auto sarà obbligatoria negli Stati Uniti a partire dal 1925.
In Italia, l’iter ha tempi più lunghi. L’Assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti entra in vigore, nel nostro paese, con la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e introdotta con la sigla R.C.A. (entrata in vigore il 12 giugno 1971, 180 giorni dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione 24 novembre 1970, n. 973).
L’Italia è stato l’ultimo paese in Europa ad adottare una norma tanto importante.
Perché la RCA è obbligatoria e cosa copre?
In Italia per anni vi è stato un dibattito acceso e lungo, relativo all’obbligatorietà della Responsabilità civile per veicoli. Il nostro paese ha goduto di esperienze e leggi già adottate in altri paesi europei.
Oggi, la polizza RCA copre i danni causati a terzi (cose e persone); un veicolo gode della copertura assicurativa anche quando è in sosta senza guidatore. L’assicurazione auto risarcisce il guidatore del veicolo, anche se non è il proprietario del veicolo, salvo alcune eccezioni. Il conducente che ha provocato un danno non è risarcito, salvo nel caso in cui abbia stipulato un’apposita polizza infortuni del conducente.
RCA obbligatoria, i consigli di Tutelaprima
Un contratto di assicurazione auto ha diverse componenti: Premio, garanzie accessorie, furto e incendio, bonus protetto e così via. Tutelaprima consiglia sempre di visionare tutte le condizioni e i servizi presenti in un contratto RCA. Le compagnie assicurative, talvolta, prevedono condizioni particolari (anche per evitare o ridurre il risarcimento) che sarà bene accertare, per non incorrere in spiacevoli sorprese (Esempio – rinuncia alla rivalsa; infatti aggiungendo questa garanzia si evita che la compagnia assicuratrice possa rivalersi economicamente sul conducente responsabile del sinistro).
Una polizza auto può contenere clausole relative a garanzie complementari, come l’assistenza stradale in caso di incidente o avaria del veicolo, la sostituzione dell’auto o la riparazione. Nelle garanzie aggiuntive possono rientrare il bonus protetto, che consente al conducente di conservare la classe di merito, anche quando causa un sinistro, a patto che non cambi compagnia assicurativa.
In caso di sinistro stradale, è fondamentale rivolgersi immediatamente a Tutelaprima, che può essere contattata h24 al numero verde 800 609 403, per verificare tutte le condizioni e le dinamiche, che possano portare al risarcimento del danno nel più breve tempo possibile. Tutelaprima assiste gratuitamente in caso di incidente stradale, seguendo tutto l’iter di risarcimento del danno.
Polizza RCA, cosa non risarcisce?
Bisogna tenere presente, inoltre, che la polizza assicurativa auto non risarcisce se l’assicurato ha provocato il sinistro con polizza RCA scaduta e dopo che sono trascorsi 15 giorni. Non è risarcito dall’assicurazione il caso fortuito o forza maggiore; ciò avviene quando si provoca un sinistro per un evento improvviso, come potrebbe essere la caduta di un albero. In questo caso, il conducente del veicolo, non è tenuto a risarcire il danno causato a terzi, se prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In tutti gli altri casi, e in caso di dubbi sarà possibile contattare Tutelaprima per ricevere una consulenza gratuita.
a cura di Tutelaprima


