Il lavoratore in malattia può uscire di casa? Si tratta di una domanda che molti si sono fatti almeno una volta nella vita.
In questo articolo cercheremo di fare chiarezza riguardo alla reperibilità del lavoratore in malattia.
Assenza per malattia: Cosa dice la legge? La normativa vigente prevede che i dipendenti, sia pubblici che privati, che mancano dal posto di lavoro per malattia debbano essere reperibili durante gli orari delle visite fiscali anche nei giorni festivi.
Visita fiscale malattia: ecco gli orari di reperibilità del lavoratore in malattia, orari visita fiscale
I dipendenti pubblici statali e i dipendenti degli enti locali, devono essere reperibili sette giorni su sette, festivi compresi, dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19. Nel settore privato valgono le stesse regole.
Quando il dipendente in malattia ha necessità di uscire di casa durante gli orari di reperibilità, ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro, che lo comunicherà all’INPS. Inoltre, il dipendente in malattia dovrà fornire la motivazione della sua assenza da casa, con la presentazione di valida documentazione. In caso di mancata comunicazione il dipendente in malattia può subire sanzioni fino al licenziamento per giusta causa.
Nel certificato medico deve essere sempre indicato il domicilio del lavoratore. Tuttavia, vi sono alcuni casi nei quali il dipendente in malattia non ha l’obbligo di giustificare la sua assenza da casa:
- in caso di terapie necessarie per patologie gravi e salvavita;
- causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Quando il lavoratore in malattia è esonerato dall’obbligo di visita?
In alcuni casi, il lavoratore in malattia non ha obbligo di visita fiscale, vediamo nello specifico quando ciò può avvenire.
Il decreto Madia stabilisce che i dipendenti sia pubblici sia privati sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per malattia nei seguenti casi:
- Quando sono affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- Se sono affetti da stati patologici connessi alla situazione di invalidità purché l’invalidità riconosciuta sia pari o superiore al 67%;
- A causa di servizio per le patologie di cui alla tabella E del decreto Madia.
La tabella E del decreto Madia elenca le seguenti patologie:
- Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
- Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei piedi insieme;
- Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali);
- Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
A-bis)
- Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani;
- disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi;
- lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale;
- tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
C)
- Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.
D)
- Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
E)
- Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale;
- perdita di un arto superiore. e di uno infer. sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia;
- perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici;
- perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba;
- alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
F)
- Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme;
- perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba;
- perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia;
- perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba;
- perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba;
- perdita delle due gambe a qualsiasi altezza;
- alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto;
G)
- Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme;
- disarticolazione di un’anca;
- tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività;
- tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
H)
- Castrazione e perdita pressoché totale del pene;
- fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale;
- sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico;
- cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare;
- anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
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