Cosa rischia chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti? In questo articolo scopriremo cosa prevede il nuovo codice della strada ed esamineremo casi diversi con le relative sanzioni e pene. Tutte le informazioni e i dati riportati sul sito Tutelaprima provengono da fonti ufficiali.
Modifiche al Codice della strada: la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
L’ art. 4 del decreto-legge n. 92 del 2008 ha inasprito le sanzioni previste dall’art. 187 del Codice della strada per chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Le nuove pene previste in questi casi consistono nell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da tre mesi ad un anno (le precedenti sanzioni erano l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi). La sanzione amministrativa accessoria consiste invece nella sospensione della patente da sei mesi ad un anno.
Test tossicologico e alcol test: i casi
In seguito ad un incidente stradale, la legge stabilisce in alcuni casi particolari, l’esame dei campioni di urine e sangue del conducente, che ha provocato il sinistro. Esamineremo tutti i casi nei quali un soggetto risulti positivo ai test di droga o alcol.
Situazione A: Quando il conducente alla guida di un autoveicolo esce fuori strada da solo senza provocare alcun tipo di lesione a sé stesso. Anche in questo caso la legge parla di incidente stradale. L’automobilista che esce di strada, dopo aver fatto uso di sostanze o alcol, viene sottoposto alla prova alcolemica e ai test tossicologici per verificare i limiti stabiliti dall’art. 186 cds, e può essere sanzionato.
Situazione B: Quando il conducente resta coinvolto in un incidente da solo e subisce lesioni personali. Anche in questo caso va accertata la colpa dell’automobilista, il quale viene sottoposto ai test, e in caso di positività, è prevista una sanzione e il danneggiato non viene risarcito dall’assicurazione.
Situazioni C: Quando il conducente di un autoveicolo provoca un incidente e arreca danni a terzi, con lesioni lievi fino a 40 giorni di prognosi. Se le lesioni sono provocate da un conducente risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non superiore a 0,8 g/l, in questo caso è previsto il ritiro e la sospensione della patente, con raddoppio delle sanzioni.
Situazione D: Quando il conducente è positivo ad alcol o droghe, provoca un incidente e lesioni gravi o gravissime a terzi, con prognosi superiore ai 40 giorni. In questo caso, la legge stabilisce che il responsabile può essere punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi, e da un anno a tre anni per lesioni gravissime.
Situazione E: Quando il conducente alla guida causa un incidente, provocando la morte di uno o più soggetti, coinvolti nell’incidente stesso. In questo caso la legge parla di omicidio stradale, e per tale motivo il conducente responsabile, positivo rischia sanzioni amministrative e penali. nello specifico, il reato di omicidio stradale è punito dall’articolo 589 del Codice Penale, come il delitto commesso da chi alla guida di un veicolo provochi la morte di un altro in violazione delle norme stradali. Il successivo articolo 589 ter c.p. rinvia invece alla circostanza aggravante della fuga del conducente stesso.
Nei casi prima esaminati, ne consegue che in base alla gravità del reato commesso, e alla positività del conducente ai test previsti dalla legge, si applicano sanzioni sia amministrative sia penali. In particolare, nelle situazioni A/B sono previste sanzioni amministrative, mentre nei casi C/D/E vengono applicate sia sanzioni amministrative sia penali.
Vediamo nel dettaglio i valori dei tassi alcolemici consentiti dalla legge e le sanzioni previste per ciascun caso.
Sanzioni per guida in stato di ebbrezza: Cosa dice la legge?
Come riportato sul sito del Ministero della Salute – La guida in stato di ebbrezza, oltre ad essere pericolosa, può costituire un reato.
La Legge n.120 del 29 Luglio 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, entrata in vigore il 13 agosto 2010, introduce, infatti, sanzioni più restrittive per chi guida in stato di ebbrezza e contiene una serie di novità relative alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche.
Non esistono quantità di alcol sicure alla guida
Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. La legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un’autovettura, per i neopatentati e per i professionisti del volante.
Guidare dopo aver bevuto anche un solo bicchiere di bevanda alcolica aumenta il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali.
Di solito basta aspettare 2-3 ore per portare a zero l’alcolemia di un bicchiere di bevanda alcolica consumata; se non si è digiuni il tempo può anche ridursi a 1-2 ore.
Con un livello di alcolemia pari a 0.5g/l, che rappresenta il massimo livello consentito dal codice della strada e che non dovrebbe mai essere raggiunto se si intende porsi alla guida
- il tempo di frenata raddoppia
- si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale
- si ha una percezione distorta delle distanze e della velocità.
L’Art. 33 – Modifiche agli articoli 186 e 187 Codice strada e introduzione 186 bis apporta alcune importanti modifiche all’ art.186 del codice della strada ed introduce l’art. 186 bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).
In particolare:
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per i minori di 18 anni sorpresi alla guida di un motorino o minicar
- il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l
- il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 gr/l per alcune categorie di conducenti: per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni e per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- sanzione amministrativa da 155 a 624 euro
- In aggiunta alla sanzione prevista
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l:
- sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro
- sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr/l:
- sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro
- l’arresto fino da tre mesi ad un anno
- sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:
- sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro
- l’arresto da sei mesi ad un anno
- sospensione della patente di guida da uno a due anni
- se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata
- se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
Certificato che esclude l’abuso di alcol
L’Art. 23 – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 rende più severa la disciplina sull’obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi, che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente.
Prevede, inoltre, che, ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire una certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico tossicologici.
L’Art. 50 – Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto obbliga gli autotrasportatori a dimostrare, con una certificazione, il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vendita e somministrazione di alcolici
L’Art. 53 – Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool sostituisce l’art. 14 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade) della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro.
Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2.00 alle ore 6.00.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 3.500 a 10.500 euro.
L’Art. 54 – Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3.00 alle ore 6.00.
Introduce, inoltre l’obbligo, per bar, ristoranti, alberghi che proseguono l’attività oltre le 24.00, di dotarsi di un etilometro per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico da parte dei clienti prima dell’uscita dal locale.
La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro.
Previste deroghe da parte del sindaco ma solo un paio di volte all’anno ossia nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre.
Come calcolare il tasso alcolemico?
Come già detto, non esiste tasso alcolemico pari a zero quando si beve anche solo un bicchiere di birra. Infatti, 300 ml (3dl) di birra provoca un tasso alcolemico che si aggira tra lo0.2 e lo 0.5; quindi al limite della soglia consentita per legge.
In Gazzetta ufficiale, inoltre troviamo una tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, oltre a una stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento delle soglie consentite dalla legge (0,5 grammi per litro).
Se abbiamo bevuto alcolici, sarà meglio attendere alcune ore prima di mettersi alla guida. In alternativa, meglio lasciar guidare qualcuno che non abbia bevuto.
Quanti punti si perdono per guida in stato di ebbrezza?
Guida in stato di ebbrezza: perdita punti patente
Come già detto, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
A richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che tale veicolo appartenga a persona estranea al reato. Punti persi: 10. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida, salvo alcune eccezioni, è revocata.
articolo a cura di Nando Scacchetti – Patrocinatore stragiudiziale certificato, esperto nel risarcimento del danno Norma UNI 11477
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